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I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito ((da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o)) da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."

Testo in vigore dal 22 novembre 1998 al 16 giugno 2005

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 220/2005

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento “qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito di lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili”. È giurisprudenza pacifica, infatti, che l’indennità in questione non abbia natura retributiva e che il legislatore abbia la facoltà di ancorarla, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli propri della retribuzione, né può ritenersi lesiva dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza la particolare modulazione della misura dell’indennità inversa rispetto al reddito dell’avente diritto. Tuttavia, essa, non considerando l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi del giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi di lavoro o da pensione, non si rende coerente con la 'ratiò ad essa sottesa di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato.

    Art. 8 Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art8 · fonte su Normattiva