Art. 27 — Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti
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Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente essere superiore a trenta giorni. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.
Testo in vigore dal 24 novembre 2000 al 27 febbraio 2011
