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In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. 3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato

Testo in vigore dal 9 settembre 2003 al 1 gennaio 2016

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/2010

    Questione infondata
    13 maggio 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, impugnato, in riferimento agli artt. 116 Cost. e 8, numero 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto prevede il necessario esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 prima di proporre una domanda giudiziale relativa all'ordinamento dei masi chiusi. La censurata disposizione non viola, infatti, gli ambiti di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi, poiché essa non opera alcuna, sia pur marginale, trasformazione della disciplina sostanziale dell'istituto rispetto ai suoi contenuti fissati nella tradizione giuridica, ma si limita ad introdurre - in coerenza con l'ordinaria normativa sui rapporti agrari e persino con altra disposizione provinciale (art. 21, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001), inspiegabilmente non ricordata dal rimettente - una misura di carattere processuale con chiari intenti di deflazione del contenzioso, la cui estraneità rispetto alla trama normativa che, conformemente alla sua cristallizzazione nel tempo, regola la figura giuridica del maso chiuso è evidente. Sull'ampia potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini» e sul correlativo limite costituito dalla competenza del legislatore statale in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione, v. le citate sentenze n. 405/2006 e n. 4/1956. Sulla compatibilità costituzionale di disposizioni legislative provinciali, incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione, tese a ripristinare alcuni aspetti originari e tradizionali della complessiva normativa afferente all'istituto del maso chiuso, v., fra le altre, le citate sentenze n. 55/1964 e n. 4/1956. Nel senso che la peculiare dilatazione della competenza legislativa provinciale trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale «alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità», v. la citata sentenza n. 340/1996.

    Art. 116 cost. · Art. 35 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 · Art. 22 Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 352/2007

    Questione inammissibile
    26 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui prevede che le domande giudiziali relative "all'ordinamento dei masi chiusi" debbano essere precedute dall'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1983, n. 203. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione in quanto il rimettente, pur chiamato a decidere in grado di appello sulla domanda giudiziale formulata dagli attuali appellanti, non riferisce se il tema della improponibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione era stato oggetto di esame e, quindi, di decisione da parte del giudice di primo grado, né se il medesimo tema era stato devoluto, in quanto oggetto di gravame, di fronte al giudice di appello.

    Art. 116 cost. · Art. 35 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 · Art. 8 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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