Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonche' per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria. ((Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti.))

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

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urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art14 · fonte su Normattiva