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Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonche' per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria. Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1983 al 1 gennaio 2007

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urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art14 · fonte su Normattiva