Nelle riserve naturali marine, ogni attivita' puo' essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalita' per la cui realizzazione la riserva e' stata istituita. In particolare possono essere vietate o limitate:

  • a)l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
  • b)la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;
  • c)la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  • d)la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
  • e)l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  • f)l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
  • g)le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area. Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:
  • a)la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
  • b)le finalita' di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione e' istituita l'area protetta;
  • c)i programmi di studio e di ricerca scientifica nonche' di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
  • d)la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attivita' oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni. Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica. Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato. Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale e' affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attivita' di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto. In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Testo vigente dal 18 gennaio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1031/1988

    Questione infondata
    15 novembre 1988

    Poiche` - come gia` riconosciuto - spetta allo Stato individuare le aree da destinare a parchi o a riserve e adottare le conseguenti misure di salvaguardia (sentt. nn. 123 del 1980, 617 del 1987), istituire i parchi o le riserve naturali di interesse nazionale (sent. n. 223 del 1984) e determinarne i relativi confini (sentt. nn. 344 del 1987, 1029 del 1988), l'astratta previsione, ex artt. 25, 26, 27 l. n. 979/1982, di un potere statuale di istituire riserve marine (pur se accompagnata dall'indicazione, contenuta nel successivo art. 31, di prendere in considerazione zone ricomprese nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria) non puo` arrecare, in se`, una lesione diretta ed attuale di competenze regionali (in materia di protezione della natura, urbanistica, caccia e pesca, turismo, igiene e sanita`). Ne` una siffatta violazione puo` discendere dal fatto che l'istituzione delle predette riserve possa avvenire senza una intesa con le regioni interessate ed a seguito di un semplice parere delle medesime, poiche`, nella specie, la scelta dello strumento del parere non appare, sotto il profilo della sua ragionevolezza, sproporzionata rispetto agli interessi della regione coinvolti dall'esercizio del potere statale di istituire riserve nazionali, sempreche`, naturalmente (com'e` nella logica della previsione di qualsiasi forma di collaborazione consultiva) questa possa svolgersi con l'assistenza di una duplice garanzia: a) che la regione possa emettere il proprio parere sulla base della conoscenza di tutti gli elementi che hanno indotto lo Stato a esercitare il potere in questione nel particolare modo sottoposto all'avviso regionale; b) che la decisione ministeriale eventualmente divergente dal parere regionale sia sorretta da un'adeguata motivazione dell'istituzione della riserva marina. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 25, 26, 27 e 31 della legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 83 d.P.R. n. 616/1977, 4 e 5 Statuto Friuli-Venezia Giulia).

    Art. 117 cost. · Art. 30 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 32 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 4 Disposizioni per la difesa del mare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art27 · fonte su Normattiva