Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni. La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione. Il violatore e' tenuto altresi' alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

Testo vigente dal 18 gennaio 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1031/1988

    Questione infondata
    15 novembre 1988

    Sono inammissibili le questioni di legittimita` in via principale, degli artt. 30 e 32 della legge n. 979 del 1982, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia, per totale carenza di motivazione sulle ragioni dell'impugnativa.

    Art. 117 cost. · Art. 30 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 32 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 4 Disposizioni per la difesa del mare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art30 · fonte su Normattiva