Articolo soppresso dalla l. 8 luglio 1986, n. 349.
Abrogato dal 30 luglio 1986
Articolo soppresso dalla l. 8 luglio 1986, n. 349.
Abrogato dal 30 luglio 1986
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
E` cessata la materia del contendere in ordine alla questione sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'art. 29 della legge n. 979/1982, poiche` detta norma (prevedente l'istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, della "Sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente"), prima di avere applicazione, e` stata soppressa con l'art. 2, n. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, onde e` venuto meno l'interesse della regione alla sua impugnazione.
Art. 117 cost. · Art. 30 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 32 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 4 Disposizioni per la difesa del mare
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art29 · fonte su Normattiva