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[1]Per i Consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge. Per i detti Consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'articolo 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754.
[2]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367
4Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987".
Testo in vigore dal 18 luglio 1945 al 8 novembre 2006
