Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresi' il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonche' la facolta' di destinare, in relazione alle possibilita' ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai Consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono. I regolamenti interni dei consorzi sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art18 · fonte del testo