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I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresi' il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonche' la facolta' di destinare, in relazione alle possibilita' ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai Consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art18 · fonte del testo