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Art Il Ministro per l'agricoltura e le foreste fara' ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o dai commissari provinciali per le malattie delle piante, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'art. 1 ed i rispettivi prodotti, ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunita' da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi. I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte dagli articoli seguenti e rigorosamente eseguite. Nel caso di infezioni dichiarate pericolose, potra' essere ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto. La presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi potra' anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca della autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto, sulla proposta del Regio osservatorio per le malattie delle piante. Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione e' ammesso ricorso entro un mese di tempo dal giorno della notificazione della ordinanza. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste si pronunziera' udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante. Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al Regio osservatorio per le malattie delle piante, al commissario provinciale per le malattie delle piante, al Consiglio provinciale dell'economia e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art2 · fonte del testo