Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 184 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facolta' di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonche' negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e' di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi. Eguale facolta' hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione. I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresi', libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facolta' di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art3 · fonte del testo