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I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facolta', per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in Federazioni nazionali. I regolamenti interni dei Consorzi, nonche' quelli delle Federazioni sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art20 · fonte del testo