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I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facolta', per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in Federazioni nazionali. ((L'amministrazione della Federazione e' demandata da una commissione costituita da otto membri, di cui due eletti tra i presidenti e due tra i vice presidenti delle commissioni amministratrici dei consorzi federati, uno nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori, uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno dal Sindacato fascista del tecnici agricoli. Il presidente e il vice presidente della Federazione sono eletti dall'assemblea nel proprio seno, fra i datori di lavoro dell'agricoltura il primo, fra i lavoratori dell'agricoltura il secondo. Le commissioni amministratrici delle Federazioni durano in carica tre anni, dopo il quale termine debbono essere rinnovate. I loro membri pero' possono essere rieletti. I regolamenti interni delle Federazioni sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 7 parole tolte, 114 parole aggiunte.

I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facolta', per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in Federazioni nazionali. tolto: I regolamenti interni dei Consorzi, nonche' quelli aggiunto: L'amministrazione della Federazione e' demandata da una commissione costituita da otto membri, di cui due eletti tra i presidenti e due tra i vice presidenti delle commissioni amministratrici dei consorzi federati, uno nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori, uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno dal Sindacato fascista del tecnici agricoli. Il presidente e il vice presidente della Federazione sono eletti dall'assemblea nel proprio seno, fra i datori di lavoro dell'agricoltura il primo, fra i lavoratori dell'agricoltura il secondo. Le commissioni amministratrici delle Federazioni durano in carica tre anni, dopo il quale termine debbono essere rinnovate. I loro membri pero' possono essere rieletti. I regolamenti interni delle Federazioni sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art20 · fonte del testo