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I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facolta' di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonche' negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e' di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi. Eguale facolta' hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione. I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresi', libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facolta' di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006
