Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981. Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art35 · fonte su Normattiva