Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e' raddoppiato. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".

Testo vigente dal 1 marzo 1980

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Richiamate nel testo

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