Art. 25
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Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e' raddoppiato. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980
