Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980. Leggi il testo vigente →

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e' raddoppiato. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art25 · fonte su Normattiva