Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti. I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonche' della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti. Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art32 · fonte su Normattiva