E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta. Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art33 · fonte su Normattiva