L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge. Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23".

Testo vigente dal 1 marzo 1980

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