L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo e' obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia. Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art25 · fonte su Normattiva