Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art36 · fonte su Normattiva