Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, e' autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art40 · fonte su Normattiva