Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime e' autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

  • 1)per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:
  • a)la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;
  • b)il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;
  • c)la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali; rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;
  • 2)per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;
  • 3)per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:
  • a)di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;
  • b)di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformita' alla legge 14 marzo 1968, n. 292; rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981. Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366. Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art34 · fonte del testo