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Con effetto dal 1 gennaio 1979 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art59 · fonte su Normattiva