Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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Al servizio sono assegnati non piu' di cinquanta ispettori. Essi sono scelti:
- a)per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- b)fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche. Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze. L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed e' rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.
Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 31 ottobre 1998
