Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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Al servizio sono assegnati non piu' di cinquanta ((esperti)). ((Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.)) Gli ((esperti)) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze. ((Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.)) Gli ((esperti)) provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ((o da amministrazioni pubbliche,)) sono collocati fuori ruolo ((, o in posizione equivalente,)) per la durata dell'incarico. I posti lasciati scoperti dagli ((esperti)) provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1998 al 13 novembre 1999
