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Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 luglio 1981, n. 378, convertito dalla L. 10 agosto 1981, n. 490
3con decorrenza dal 1 gennaio 1981
Il D.L. 20 luglio 1981, n. 378, convertito dalla L. 10 agosto 1981, n. 490 (in G.U. 31/08/1981, n. 238), ha disposto (con l'art. 1) che "con effetto dal 1 gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui al presente articolo e' elevato a lire 3 milioni".
Testo in vigore dal 22 luglio 1981 al 1 gennaio 1982
