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Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 22 luglio 1981
