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I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al ((31 dicembre 1982)) e al ((31 dicembre 1983)). Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al ((31 dicembre 1983)). Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato puo' essere modificata in relazione ai suddetti compiti. Le competenze della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della suddetta legge.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1981 al 8 gennaio 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 156/1985

    Questione infondata
    23 maggio 1985

    Il fatto che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano emesse, sempre per lo stesso oggetto, a diversi anni di distanza non basta a far ritenere che si sia in presenza di un trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come può certamente fare giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla), effettua pur sempre le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione. Ne' tale facoltà di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nella parte in cui consente al legislatore delegato di adottare a distanza di molto tempo disposizioni di contenuto contrario nella stessa materia, e 48, comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse già scaduto. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimità delle dette disposizioni, sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di riforma tributaria con più testi normativi emanati anche a distanza di tempo, ne' prorogare il termine per l'esercizio della delega una volta che questo, ripetutamente prorogato, fosse già scaduto, per cui sarebbe stato precluso al legislatore delegato di ridurre - con l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - di tre anni il limite di età per far parte delle commissioni tributarie, stabilito a settantotto anni, nella prima fase di applicazione della riforma, dall'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 25 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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