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I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al ((31 dicembre 1982)) e al ((31 dicembre 1983)). Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al ((31 dicembre 1983)). Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato puo' essere modificata in relazione ai suddetti compiti. Le competenze della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della suddetta legge.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1981 al 8 gennaio 1988
