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Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

  • 1)definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
  • 2)definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
  • 3)integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi. La costruzione delle opere richiedenti speciali misure di sicurezza puo' essere affidata in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale diretta o indiretta. Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse. Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministero delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti o convenzioni per l'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonche' al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento dei centri. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 31 dicembre 1980

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