Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1980 al 16 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

  • 1)definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
  • 2)definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
  • 3)integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi. ((Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta.)) Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse. Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1. ((Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.))

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 16 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art8 · fonte su Normattiva