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Il Ministro del tesoro e' autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:

  • a)buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo;
  • b)certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi o possono essere sottoscrtti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;
  • c)titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di indici dei prezzi interni, purche' da tali indici siano esclusi gli effetti diretti ed indiretti delle modifiche delle ragioni di scambio internazionali e delle imposte indirette. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i piani di rimborso e ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione e al collocamento di tali titoli.

Testo in vigore dal 8 aprile 1981 al 12 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art38 · fonte su Normattiva