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Il Ministro del tesoro e' autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:
- a)buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo; ((b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collegamento anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, - da un rappresentante della direzione generale del tesoro)); ((c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti)).
Testo in vigore dal 29 dicembre 1983 al 1 gennaio 1985
