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Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato. Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, le serie dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi. E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro. Con la legge che approva il bilancio di previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, nonche' il limite massimo di circolazione.

Testo in vigore dal 8 aprile 1981 al 9 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art39 · fonte su Normattiva