II limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e' elevato al 25 per cento.
Testo vigente dal 26 aprile 1982
II limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e' elevato al 25 per cento.
Testo vigente dal 26 aprile 1982
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urn:nir:stato:legge:1982-04-26;181~art9 · fonte su Normattiva