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Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' aumentata a lire 1.300.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 3 novembre 1988
