A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere:
- a)la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
- b)maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;
- c)la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.
Testo vigente dal 28 febbraio 1986
