Art. 7 — Diritto alle prestazioni
Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalita' di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanita' al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 5 novembre 1985
