Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art38 · fonte su Normattiva