Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
Art. 8 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 14 febbraio 2007
