Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D, allegata alla presente legge. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993, e 1994 nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonche' per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico- finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi. Per la definizione degli effetti economici conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1› gennaio 1979, e' autorizzata la spesa in lire 250 miliardi per l'anno 1993 e in lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1› marzo - 31 dicembre 1990. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 87/1993

    Questione inammissibile
    11 marzo 1993

    Dispone che nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 sia corretto il seguente errore materiale: 1) nel dispositivo, dopo la parola "dichiara", inserire le seguenti: "inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 (Legge finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7,…

    Art. 81 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)

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  • Sentenza n. 25/1993

    Questione infondata
    29 gennaio 1993

    Per le leggi pluriennali di spesa che si protraggono anche negli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale, non è sufficiente la puntuale copertura finanziaria degli oneri relativi alla durata di quest'ultimo, dovendosi indicare - in aggiunta ad essa - una previsione ragionevole e credibile di risorse per far fronte agli oneri gravanti sugli esercizi successivi, sempreché, in tali esercizi, le quote assumano andamenti marcatamente crescenti e richiedano perciò un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. Detta copertura aggiuntiva non è invece necessaria se - come nel caso delle leggi impugnate - non si ravvisi un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione finanziaria nel triennio: ciò che, a fronte di un presumibile andamento non regressivo del flusso delle entrate, realizza una ragionevole coerenza tra onere coperto nel triennio e onere a regime. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità degli artt. 7, comma primo, L. n. 431 del 1991; 9, commi primo e secondo, L. n. 433 del 1991; 4, comma primo, L. n. 140 del 1992; 1, comma secondo, e 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7, 11 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria per gli esercizi successivi al triennio 1992-1994). - S. n. 384/1991.

    Art. 81 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) · Art. 7 Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 369/1992

    Questione infondata
    27 luglio 1992

    La (ulteriore) riduzione - disposta dalla legge finanziaria 1992 - degli accantonamenti per il contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana è frutto di una valutazione non irragionevole del legislatore statale, in quanto riflette l'urgenza di arginare l'espansione del 'deficit' pubblico senza alterare - atteso il carattere aggiuntivo del contributo - la complessiva rispondenza fra bisogni fondamentali della Regione e mezzi finanziari per farvi fronte. L'indicazione del contributo fra le voci del fondo speciale della legge finanziaria non può però intendersi come sostitutiva dell'assegnazione quinquennale di esso, prevista dall'art. 38 dello Statuto siciliano: tale determinazione dovrà avvenire, per il quinquennio di riferimento, con distinta disposizione di legge e con possibilità di ricorrere a ulteriori mezzi di copertura, fermo restando che l'adozione e le verifiche dei dati per il relativo computo sono demandati al discrezionale apprezzamento dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma secondo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, e dell'allegata tabella B, sollevata in riferimento all'art. 38 dello Statuto siciliano, nonché - con richiamo non pertinente - all'art. 81 cost.). - V., S. n. 87/1987; anche (con riguardo ai limiti imposti dalle oggettive disponibilità finanziarie). S. nn. 455/1990, 307/1983 e O. n. 40/1991.

    Art. 81 cost. · Art. 119 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;415~art2 · fonte su Normattiva