Per le leggi pluriennali di spesa che si protraggono anche negli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale, non è sufficiente la puntuale copertura finanziaria degli oneri relativi alla durata di quest'ultimo, dovendosi indicare - in aggiunta ad essa - una previsione ragionevole e credibile di risorse per far fronte agli oneri gravanti sugli esercizi successivi, sempreché, in tali esercizi, le quote assumano andamenti marcatamente crescenti e richiedano perciò un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. Detta copertura aggiuntiva non è invece necessaria se - come nel caso delle leggi impugnate - non si ravvisi un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione finanziaria nel triennio: ciò che, a fronte di un presumibile andamento non regressivo del flusso delle entrate, realizza una ragionevole coerenza tra onere coperto nel triennio e onere a regime. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità degli artt. 7, comma primo, L. n. 431 del 1991; 9, commi primo e secondo, L. n. 433 del 1991; 4, comma primo, L. n. 140 del 1992; 1, comma secondo, e 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7, 11 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria per gli esercizi successivi al triennio 1992-1994). - S. n. 384/1991.
Art. 81 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) · Art. 7 Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234