Art. 1 — Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1 gennaio 1987, per tredici mensilita', a condizione che:
- 1)se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
- 2)se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e' costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1 gennaio 1988, e' stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 10 gennaio 1985. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.
Testo vigente dal 19 aprile 1985
