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A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
- a)i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;
- b)i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
- c)i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
- d)i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73. A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1983 al 29 giugno 1986
