Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilita' dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 11 gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
Testo vigente dal 19 aprile 1985
