Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilita' dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 11 gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 423/1990

    Parametro
    27 settembre 1990

    Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990. I…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 6 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-04-17;141~art5 · fonte su Normattiva