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I rappresentanti di categoria in seno alle commissioni ed ai comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, le organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro quindici giorni dalla notifica di formale invito, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, entro i successivi venti giorni. Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede alle nomine entro i successivi venti giorni. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 48, primo comma, lettere b) e c) e 49, primo comma, lettere b) e c) della legge 4 novembre 1965, n. 1213, qualora gli organismi previsti dalle disposizioni stesse non provvedano alla designazione dei nominativi entro i termini di cui al primo comma, sono nominati d'ufficio dal Ministro per il turismo e lo spettacolo entro i successivi venti giorni.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-30;818~art1 · fonte su Normattiva