Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
- a)alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
- b)al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici;
- c)alla prevenzione delle complicanze;
- d)ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative;
- e)ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
- f)a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
- g)a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
- h)a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.
Testo vigente dal 26 marzo 1987
